(massima n. 2)
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolaritā del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte. Il difetto di legittimazione riguarda la regolaritā del contraddittorio ed č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.