Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 17237 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una societā, il difetto di legittimazione attiva dell'ex amministratore e legale rappresentante della societā deve essere rilevato d'ufficio dalla Corte.

(massima n. 2)

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolaritā del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte. Il difetto di legittimazione riguarda la regolaritā del contraddittorio ed č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

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