Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16760 del 17 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

È nulla la delibera dell'assemblea che disattenda i criteri legali di ripartizione delle spese (o quelli convenzionali ex art. 1123 comma 1 c.c.), suddividendo le spese necessarie per un intervento di manutenzione o conservazione provvedendo ad accertare la responsabilità spettante al condominio stesso o a singoli condomini per i danni causati; gli eventuali obblighi risarcitori nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti devono essere verificati in sede giudiziale.

(massima n. 2)

In tema di condominio, ove si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e, pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, competente a deliberare sugli interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.

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