Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4910 del 23 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 437 c.p.c., che prevede l'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio nel processo civile, presuppone una indispensabilitā della prova alla luce degli altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e giā acquisiti meritevoli di approfondimento; tuttavia tale norma non impone al giudice la necessitā dell'ammissione se le prove orali chieste risultano generiche o incapaci si superare accertamenti giā effettuati in precedenti giudizi sulla medesima questione.

(massima n. 2)

La motivazione per relationem, ovvero il richiamo alle argomentazioni svolte in un altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale, č ammessa dall'art. 118 c.p.c. e non costituisce ricorso alla scienza privata del giudice.

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