(massima n. 1)
La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, č sottratta al sindacato di legittimitą della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternitą, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente gią nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).