(massima n. 1)
Nel rapporto tra mandante e mandatario, gli effetti e le conseguenze ulteriori dell'atto giuridico compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato non ricadono (direttamente o indirettamente, a seconda che si tratti di mandato con o senza rappresentanza) sul patrimonio del mandante, ma, salvo il caso di ratifica, si producono nel patrimonio del mandatario, il quale li assume a suo carico e ha l'obbligo di tenere indenne il patrimonio del mandante da qualsiasi pregiudizio in esso verificatosi a causa di quell'atto giuridico e della sua esecuzione.