(massima n. 1)
In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute č superflua la verifica della conformitā dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietā all'espressa volontā di questi. In tale ipotesi quando la difformitā riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non č limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalitā.