(massima n. 1)
Le gronde poste al di sotto dei balconi di proprietą esclusiva, che convogliano le acque meteoriche in un pluviale scaricante nella condotta fognaria condominiale per proteggere la facciata interna condominiale, devono essere considerate parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. e non pertinenze dei balconi stessi.