Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16635 del 14 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore deriva l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini č tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.

(massima n. 2)

La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente per il credito del condominio, legittimando sia la concessione del decreto ingiuntivo sia la condanna del condomino al pagamento delle somme nel corso di un processo a cognizione piena, a condizione che venga verificata la validitā della delibera e la sua efficacia nel ripartire l'onere economico tra i condomini.

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