(massima n. 1)
L'uso di una parte dell'edificio del condominio (ad esempio dell'androne e delle scale), non è di per sé sufficiente ad ammetterne la comproprietà con la conseguente qualità di condòmino dell'utilizzatore, posto che l'utilizzo può essere frutto dell'autonomia privata a titolo, per esempio, di servitù. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la questione della titolarità comune di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 cod. civ., deve essere oggetto di necessario accertamento in fatto da parte del giudice.