(massima n. 1)
La presunzione posta dall'art. 1117, n. 1, c.c., opera con riguardo al "suolo su cui sorge l'edifico", locuzione che identifica la superficie a livello del piano di campagna e, immediatamente, la zona sottostante il fabbricato, ossia tutta quella porzione del terreno su cui esso poggia. Ne discende che la c.d. presunzione di condominialitą non opera nel caso in cui la cosa di cui si discute si trovi al di fuori del perimetro dell'edificio.