Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2786 del 31 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di condominio, la zona esistente in profondità, al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che attribuisca ad alcuno dei comunisti la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini, anche ai sensi del disposto dell'art. 1117 c.c. all'esito della novella di cui alla legge n. 220 del 2012. Nessuno di costoro, pertanto, può, senza il consenso degli altri, procedere all'escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, limiterebbe l'altrui uso e godimento ad essa pertinenti. E ciò a prescindere dalla funzione portante in concreto dell'edificio esercitata dal suolo. Dunque il condomino proprietario del piano seminterrato non vanta alcun titolo dominicale sul suolo sottostante il suo immobile, sicché – in base alla predetta presunzione – deve ritenersi che il bene rientri tra quelli condominiali.

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