Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15573 del 4 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il singolo condomino non può tagliare due alberi nel cortile se l'operazione compromette l'aspetto estetico dell'edificio. L'intervento è invece ammesso con delibera dell'assemblea quando comporta un miglioramento del bene comune o è giustificato da esigenze di sicurezza e di eliminazione di fattori di rischio.

(massima n. 2)

Nei giudizi di divisione, la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti; pertanto, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione o dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi.

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