(massima n. 2)
Nei giudizi di divisione, la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti; pertanto, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione o dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi.