(massima n. 2)
La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo). (Regola giurisdizione)