(massima n. 1)
L'improcedibilitą derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma 3, c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152, comma 4, c.p. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, c.p.p.