Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29959 del 13 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di remissione tacita della querela, il disposto dell'art. 152, comma 3, n. 1, c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lg. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.

(massima n. 2)

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 152, comma 3, numero 1, del Cp, in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, occorre che il giudice proceda in concreto all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo - vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimità dell'impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone - sorgano dubbi al riguardo. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il disposto della norma debba operare allorquando il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Infatti, in tale evenienza, per fugare dubbi il giudice è tenuto ad un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma: deve, innanzitutto, accertare che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo; in secondo luogo, deve accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela [nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'intervenuta remissione di querela, accogliendo il ricorso del procuratore generale, dove si evidenziava come il giudice di appello neppure avesse verificato che il querelante citato e non comparso alla data della mancata comparizione fosse ancora il legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale era stata presentata la querela].

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.