(massima n. 1)
Ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (nella specie, sebbene l'accettazione della querela fosse avvenuta da parte del difensore dell'imputato in assenza di procura speciale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato doveva considerarsi estinto per remissione di querela, facendo applicazione del principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto: cfr. sezioni Unite, 25 febbraio 2004, Chiasserini).