(massima n. 1)
In tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 152, comma 3, n. 1), c.p. nel caso in cui le parti abbiano prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal querelante nel corso delle indagini preliminari e questo, non citato in qualitą di testimone, non compaia in dibattimento.