(massima n. 2)
Il diniego di autorizzazione a procedere determina l'insindacabilità della condotta rispetto alla sola responsabilità penale, mentre non assume rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito civile, in ossequio al principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto che impone la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posti in essere dal Governo e motivati da ragioni politiche. (Fattispecie relativa alla rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da uno dei migranti illegittimamente trattenuti a bordo della nave, della decisione del Senato della Repubblica di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona per avere privato della libertà personale 177 migranti, giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso U. Diciotti).