(massima n. 1)
Il mandato, con o senza rappresentanza, per concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. Pertanto l'esistenza di un mandato ad alienare (o ad acquistare) immobili, anche per quanto riguarda l'accettazione del mandatario, non può essere desunta, sulla base di semplici presunzioni, dal comportamento esteriore del mandatario ed in ispecie da un mero comportamento, anche se concludente, come quello relativo alla stipulazione della vendita, dovendo essa risultare, non solo ai fini dell'opponibilità ai terzi, ma anche a quelli della sua validità fra le parti (mandante e mandatario) da atto scritto ad substantiam da cui risulti il suo consenso.