(massima n. 1)
Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam č necessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria a provare l'incontro dei consensi.