(massima n. 1)
Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, sicché è inammissibile l'actio mandati per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. (nella specie forma scritta ad substantiam) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Perciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l'immobile, né richiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l'obbligo corrispondente.