(massima n. 3)
Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, č configurabile la concorrente responsabilitā dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. (Nel caso di specie, la S.C., riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilitā del Comune, proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilitā delle imprese appaltatrici, avendovi consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela).