(massima n. 1)
Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, secondo l'art. 1061 c.c., è necessario che vi siano opere visibili e permanenti che rendano evidente, per il tempo necessario a far maturare l'usucapione, l'esistenza del passaggio a favore del fondo dominante sul fondo servente. Tali opere devono chiaramente indicare ai terzi la presenza di un onere gravante in maniera continuativa e specifica sul fondo servente.