(massima n. 1)
Ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, la servitù deve essere caratterizzata dalla presenza di segni visibili di opere permanentemente destinate al suo esercizio. Tali opere devono rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dimostrando che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere specifico a favore del fondo dominante. Non è sufficiente la mera presenza di una strada o di un percorso; è necessario che essi mostrino di essere stati realizzati per dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.