(massima n. 1)
In base all'art. 1061 c.c., è possibile acquisire per usucapione una servitù di passaggio pedonale e carrabile in presenza di opere visibili e permanenti che rendano apparente a terzi l'utilità tratta dal fondo servente a favore del fondo dominante. Tali opere costituiscono un indicatore chiaro della malafede dell'acquirente tavolare che era o avrebbe dovuto essere consapevole della servitù gravante sul fondo acquistato.