(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, che è il presupposto costitutivo dell'usucapione, è necessaria la presenza di opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, dopo aver specificamente accertato la natura apparente della servitù dichiarava l'usucapione del diritto di passaggio, a piedi e con qualsiasi mezzo meccanico lungo il tracciato dello scivolo-rampa insistente sul fondo servente, per tutta la sua lunghezza e larghezza).