(massima n. 1)
In un procedimento volto alla regolamentazione dei confini, la presenza di un elemento (quale un cordolo di cemento), laddove sussista la prova della realizzazione condivisa come segno di confine tra i proprietari limitrofi, consente l'individuazione della linea di confine tra le proprietą, in conformitą a quanto disposto dall'art. 950 c.c. La testimonianza e l'accordo tra gli originari proprietari, combinati con elementi materiali precisi, supportano l'individuazione del confine.