(massima n. 1)
Qualora una costruzione non sia conforme al piano regolatore generale sorge l'interesse da parte del soggetto, che possiede un immobile confinante alla predetta costruzione, a essere tutelato, sia pure con la sola azione risarcitoria in forma generica, seppur tale lesione debba essere accertata nel merito. Tale norma, essendo, infatti, diretta al soddisfacimento di interessi di ordine generale, limita la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria in quanto, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche qualora l'immobile risulti abusivo.