(massima n. 1)
In materia di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennitā, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della raggiunta prova del danno da occupazione temporanea dell'area in cui č avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltā di uso del fondo.