Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21648 del 1 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo; egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perchè l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla.

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