Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4654 del 21 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attivitā di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa; pertanto, se i lavori di escavazione sono affidati in appalto, č l'appaltatore ad essere l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente abbia imposto particolari modalitā di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.