(massima n. 1)
La responsabilitā del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attivitā di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa; pertanto, se i lavori di escavazione sono affidati in appalto, č l'appaltatore ad essere l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente abbia imposto particolari modalitā di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.