Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3092 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive pių o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltā di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi č alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltā dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attivitā di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltā proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilitā del proprietario.

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