Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17761 del 27 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il danno da occupazione illegittima di un immobile non può ritenersi in re ipsa, perché ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato. In caso di impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato.

(massima n. 2)

Il Giudice di appello, nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, può accettare la prova presuntiva del danno e, per quanto riguarda la sua quantificazione, può ritenere adeguato l'importo liquidato dal Giudice di prime cure in via equitativa.

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