Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30966 del 3 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca di una donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. richiede una valutazione delle condotte del donatario contro la sfera morale e spirituale del donante. L'appropriazione di somme rilevanti e comportamenti aggressivi verso il donante possono configurarsi come ingiuria grave e giustificare la revoca della donazione, indipendentemente dalla rilevanza penale degli atti.

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