(massima n. 1)
La revoca di una donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. richiede una valutazione delle condotte del donatario contro la sfera morale e spirituale del donante. L'appropriazione di somme rilevanti e comportamenti aggressivi verso il donante possono configurarsi come ingiuria grave e giustificare la revoca della donazione, indipendentemente dalla rilevanza penale degli atti.