(massima n. 1)
Nel caso di controversia sulla revoca della donazione indiretta per ingiuria grave ai sensi dell'art. 801 c.c., spetta al giudice del merito valutare se sussistano manifestazioni di disistima, avversione ed animositā nei confronti del donante tali da configurare un pregiudizio all'onore ed alla reputazione dello stesso; tale valutazione č insindacabile in sede di legittimitā salvo i casi previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.