Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3811 del 12 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilitą di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualitą morali del donante e mancare rispetto alla dignitą del donante. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui dovevano ritenersi integrati i requisiti della revoca per ingratitudine in caso di mero inadempimento della donataria dell'obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, violazione dell'obbligo di prestargli assistenza nell'abitazione trasferita con l'atto di donazione e accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello).

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