Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32333 del 13 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, co. 2 c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso.

(massima n. 2)

La mancanza della notifica dell'atto di accettazione della donazione, nei termini previsti dall'art. 782, comma 2, c.c., comporta l'inefficacia della donazione stessa, poiché la notifica è considerata elemento costitutivo del negozio giuridico di donazione.

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