(massima n. 1)
In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o pił legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non č ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalitą ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, cosģ operando in contrasto con l'art. 553 c.c.).