Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11095 del 28 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius č configurabile solo se l'immobile era di proprietā esclusiva del de cuius o in comunione tra costui e il coniuge superstite. Tale diritto non sorge se l'abitazione č in comunione con terzi, rendendo inapplicabile l'intento del legislatore di assicurare al coniuge superstite il godimento pieno del bene.

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