Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6710 del 13 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualità di erede non si assume con la semplice chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, ma solo a seguito dell'accettazione dell'eredità, espressa o tacita. Pertanto, in presenza di debiti del de cuius di natura tributaria, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne.

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