Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 20934 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione beneficiata dell'ereditą comporta il trasferimento della proprietą dei beni a favore dell'accettante, implicando che i debiti tributari sorti in essere successivamente all'accettazione rimangono personali dell'accettante, indipendentemente dall'asse ereditario.

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