(massima n. 2)
Agli effetti dell'art. 485 c.c., non č necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista giā al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.