(massima n. 1)
La restituzione della caparra confirmatoria ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, dal momento che implica la volontà da parte del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento della apertura della successione e quindi l'esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma che presuppone, necessariamente, l'assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione della de cuius e quindi l'assunzione implicita della qualità di erede. Pertanto, poiché l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa ricorre nel caso in cui il chiamato ponga in essere iniziative che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori.