(massima n. 1)
L'interdizione legale derivante da una condanna penale comporta l'applicazione delle norme previste per l'interdizione giudiziale, secondo gli artt. 424 e ss. c.c. In particolare, la tutela dell'interdetto si apre presso il Tribunale del circondario dove si trova la "sede principale degli affari e interessi" del soggetto tutelato, ovvero il suo domicilio secondo l'art. 43 c.c.