Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24106 del 8 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La soluzione di assegnare al genitore affidatario o domiciliatario della prole soltanto una porzione di una unità immobiliare più ampia, agevolmente frazionabile o già di fatto frazionata, può essere assunta di comune accordo dai genitori, i quali si fanno così interpreti dell'interesse del minore, il che costituisce atto di esercizio della responsabilità genitoriale. Escludendo dalla assegnazione una o più unità (abitabili o non abitabili, come ad esempio un garage, un lastrico solare) le parti esprimono altresì la volontà di negare il vincolo pertinenziale tra i beni così distinti e individuano quello che è stato effettivamente l'ambiente domestico utile al minore e che, in ragione di tale utilità, deve continuare ad esserlo. Pertanto, se i genitori concordano che l'assegnazione della casa familiare riguardi soltanto una porzione di immobile circoscritta, nell'ambito di una unità immobiliare più ampia, il giudice della omologazione deve valutare se risponde all'interesse del minore - anche con riferimento alla idoneità concreta del bene a costituire effettivamente un'abitazione - che la casa familiare venga così perimetrata.

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