(massima n. 1)
In tema di revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni, il licenziamento del genitore obbligato integra i caratteri della circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell'assegno di mantenimento, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, all'esito della quale, ove risulti notevolmente alterato il quadro reddituale complessivo dell'obbligato rispetto alla condizione economica sussistente al tempo della pronuncia di primo grado, il giudice può legittimamente modificare il pregresso assetto patrimoniale, riducendo l'assegno di mantenimento.