Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8764 del 28 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di assegno divorzile, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilitą suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietą dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltą dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.

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