Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30749 del 29 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235, comma 2, c.c., nella parte in cui subordinava l'esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie - l'accertamento ematico-genetico č divenuto la prova principale anche nelle azioni di disconoscimento della paternitą e non pił soltanto in quelle di riconoscimento. A fronte di un'indagine tecnica risolutiva di tal fatta, peraltro ormai possibile anche attraverso un prelievo di saliva per nulla invasivo, il rifiuto volontario di sottoporsi all'accertamento, pur essendo il frutto di una scelta non coercibile, č suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte.

(massima n. 2)

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame ematogenetico opposto da moglie e figli dell'attore costituiscono rilevanti argomenti di prova del disconoscimento della paternitą ove, come nella specie, posti in correlazione con le altre emergenze istruttorie valutate anche in relazione alla prova dell'adulterio in periodo compatibile con il concepimento. (Fattispecie in cui le argomentazioni della moglie dirette a escludere la rilevanza probatoria del suddetto rifiuto, in quanto giustificato dalla volontą dei figli di non avere pił rapporti con il padre, tendevano a ribaltare l'interpretazione della Corte d'Appello fondata sull'orientamento della giurisprudenza di legittimitą formatosi sulla corretta ricognizione dell'art. 244, comma 2, c.p.c. Al riguardo, i motivi sottesi al rifiuto dei figli di sottoporsi all'esame emato-genetico sono stati considerati irrilevanti dalla Suprema Corte in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 244 c.c, che valorizza, all'interno del complessivo quadro probatorio, il fatto oggettivo della ingiustificata mancata sottoposizione all'esame.)

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