(massima n. 1)
In tema di azione di disconoscimento della paternitą, grava sull'attore l'onere di dimostrare il momento di scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. da intendersi come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo, spettando unicamente al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento sul punto e di controllarne l'attendibilitą e la concludenza.