Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16622 del 12 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divisione, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciō che ne forma oggetto. A fronte della maturazione del fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, deve procedersi alla divisione dell'intero compendio, qualora le parti non abbiano espresso la concorde e specifica volontā di limitare la divisione solo ad una parte dei relativi cespiti, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati, in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione.

(massima n. 2)

In tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c. (cosė come in tema di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni comuni di cui agli artt. 191 e 194 c.c.), si applica la nullitā prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con riferimento a vicende negoziali inter vivos relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullitā ha carattere assoluto (ed č quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietā e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dā alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato.

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