(massima n. 2)
In tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c. (cosė come in tema di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni comuni di cui agli artt. 191 e 194 c.c.), si applica la nullitā prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con riferimento a vicende negoziali inter vivos relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullitā ha carattere assoluto (ed č quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietā e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dā alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato.